Sez. L, Sentenza n. 3810 del 25/06/1985 (Rv. 441392 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DELL'AMMISSIBILITÀ DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - ONERE PROBATORIO DEL RICORRENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DELL'AMMISSIBILITÀ DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - ONERE PROBATORIO DEL RICORRENTE.*
Il ricorrente per Cassazione, che denunci l'errore procedurale consistito nell'illegittimo diniego, da parte del giudice del merito, dell'ammissibilità di un mezzo istruttorio, ha l'Onere di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico fra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto (che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa), costituendo la dimostrazione della Rilevanza del vizio denunciato il presupposto necessario per la configurabilità di un interesse del ricorrente alla declaratoria del vizio stesso e per il compimento, da parte della suprema Corte, dell'indagine - che comprende il diretto esame degli Atti processuali - volta ad accertare la sussistenza dell'error in procedendo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)