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Sez. L, Sentenza n. 103 del 10/01/1996 (Rv. 495278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Indicazione specifica degli elementi di fatto posti alla base del motivo di impugnazione - Necessità - Conseguenza della mancata indicazione - Inammissibilità del motivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"

Nel ricorso per cassazione, ove venga prospettato, come motivo di impugnazione, un error in procedendo - che è rilevabile sulla base di un riesame degli atti processuali - è necessario, a pena di inammissibilità del ricorso, che esso indichi specificamente gli elementi di fatto su cui è fondato l'assunto del ricorrente e, quindi, ove questo deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice del merito, di alcune deposizioni testimoniali, è necessario che il motivo di impugnazione specifichi i nomi dei testi e le relative deposizioni pretermesse ed indichi altresì le ragioni del carattere decisivo di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)