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Sez. 1, Sentenza n. 9741 del 23/02/1977 Ud. (dep. 05/08/1977) Rv. 136557 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136557-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONI.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione, poiche la sentenza di primo grado, su tali punti, acquista autorita di cosa giudicata; e cio anche quando il motivo riguardi una statuizione esaminata dal giudice di appello e respinta, ovvero quando tale giudice abbia riformato la sentenza di primo grado, ma la necessita di prospettare il motivo non sorga dalla nuova statuizione. Resta salvo, tuttavia, il caso che si tratti di questioni di diritto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che non richiedano accertamenti di fatto di cui non sia stato provocato l'esame o il riesame nel giudizio di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)