Sez. 6, Sentenza n. 1854 del 08/05/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205771 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Che non abbia chiesto di essere informato di tale richiesta - Ammissibilità dell'opposizione - Sussistenza - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l'opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l'art. 410 comma primo cod. proc. pen. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione così avanzata nessuna limitazione deriva all'organo dell'accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l'opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento "de plano", le ragioni dell'accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)