Sez. 1, Sentenza n. 32770 del 10/09/2025 Ud. (dep. 03/10/2025) Rv. 288762-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso tramite telefono - Possibilità per la persona offesa di bloccare l'utenza non gradita - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita, poiché l'eventuale interruzione dell'azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata. (Fattispecie relativa ad imputato che, nell'arco di circa venti giorni, aveva effettuato più chiamate vocali e inviato numerosi messaggi di testo alla persona offesa per provare a ristabilire la relazione sentimentale già terminata).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)