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Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 18/09/1973 (Rv. 365788 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365788-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito valutare quali elementi, tra quelli acquisiti al processo, siano utili o necessari ai fini della decisione della controversia. Tale valutazione e sottoposta al controllo in Sede di legittimita solo sotto il profilo di vizi della motivazione. (V 3677/72, mass n 361724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)