Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 18/09/1973 (Rv. 365788 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito valutare quali elementi, tra quelli acquisiti al processo, siano utili o necessari ai fini della decisione della controversia. Tale valutazione e sottoposta al controllo in Sede di legittimita solo sotto il profilo di vizi della motivazione. (V 3677/72, mass n 361724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)