Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 28/12/1972 (Rv. 361724 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONGRUA MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONGRUA MOTIVAZIONE.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano piu idonee a sorreggere la decisione sono attivita riservate al giudice di merito, il quale e soggetto solo al limite legale di dare delle determinazioni prese congrua ed esatta motivazione, che consenta il controllo del criterio logico seguito. (Conf 861'71, mass n 350734).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)