diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29610 del 25/10/2023 (Rv. 669208 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale - Richiesta implicita in caso di domanda di risoluzione del contratto o di domanda di condanna al risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669208-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)