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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021 (Rv. 662039 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale - Funzione - Risarcimento forfettario di danno presunto - Sussistenza - Danni ulteriori - Cumulo della penale con i danni accertati - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662039-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a

rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)