Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 24/04/1981 (Rv. 413226 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSI ED ONORARI - TARIFFA PROFESSIONALE - INDEROGABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 340 DEL 1976 - IRRETROATTIVITA.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSI ED ONORARI - TARIFFA PROFESSIONALE - INDEROGABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 340 DEL 1976 - IRRETROATTIVITA.*
La legge 5 maggio 1976 n 340 (inderogabilita dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti) consta di un articolo unico, che, aggiungendo un comma all'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n 143, stabilisce l'inderogabilita dei minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantita fissati dalla legge 2 marzo 1949 n 143 (con esclusione degli 'onorari a discrezioné di cui all'art 5) o stabiliti secondo il disposto della legge n 143 del 1958. Essa, pertanto, sia per la formulazione del titolo che per il contenuto sostanziale, non ha funzione interpretativa e non e, percio, applicabile retroattivamente.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)