Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/06/1985 (Rv. 441302 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - INDEROGABILITÀ DEI MINIMI EX LEGGE N. 340 DEL 1976 - APPLICABILITÀ SUCCESSIVA DELLE RIDUZIONI EX ART. 1 DEL D.M. 18 SETTEMBRE 1967 - INAMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - INDEROGABILITÀ DEI MINIMI EX LEGGE N. 340 DEL 1976 - APPLICABILITÀ SUCCESSIVA DELLE RIDUZIONI EX ART. 1 DEL D.M. 18 SETTEMBRE 1967 - INAMMISSIBILITÀ.*
La legge 5 maggio 1976 n. 340 (inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti) consta di un unico articolo che, aggiungendo un comma all'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143, stabilisce, entro determinati limiti, la inderogabilità dei minimi di tariffa stabiliti secondo il disposto della citata legge del 1958. Ne consegne che dopo l'emanazione della norma innovativa del 1976 e nei limiti fissati dalla stessa, la cui applicazione è stata ulteriormente limitata dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, non sono applicabili le riduzioni previste dallo art. 1 del d.m. 18 settembre 1967. (V 2454/81, mass n 413226; (V 271/79, mass n 396342).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 143, DM 18/09/1967 art. 1, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)