Sez. 1, Sentenza n. 5320 del 01/06/1994 (Rv. 486836 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere | Domande non accolte, non riproposte in appello - Principio ex art. 346 cod. proc. civ. - Applicabilità .
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere
Il principio generale del nostro ordinamento processuale espresso nell'art. 346 cod. proc. civ. per cui le domande non accolte nel precedente grado di giudizio, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si applica anche nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Centrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)