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Sez. 3, Ordinanza n. 29950 del 20/11/2024 (Rv. 672910-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE RCA | Incapienza del massimale - Concorso dell'INAIL - Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Riparto proporzionale - Necessità. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672910-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE RCA

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, quando uno dei danneggiati ha patito un danno biologico indennizzato dall'INAIL, l'Istituto, per le somme pagate a tale titolo, ha diritto di concorrere al riparto proporzionale del massimale incapiente in posizione di parità, atteso che l'assicuratore sociale che agisce in surrogazione nei diritti del danneggiato suo assistito va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore.

Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)