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Sez. 3 - , Sentenza n. 31139 del 21/10/2022 (Rv. 666109 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Assicuratore sociale - Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Incapienza del massimale - Diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile - Condizioni. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666109-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest'ultimo non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ovvero non ha risposto all'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.

Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)