Sez. 1, Sentenza n. 5509 del 14/10/1980 (Rv. 409379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIVIETO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE - PRINCIPIO RELATIVO - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIVIETO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE - PRINCIPIO RELATIVO - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Il divieto della doppia imposizione, di cui all'art 7 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), riguarda il momento della 'applicazioné, cioe della liquidazione dell'imposta, e, pertanto, non opera nella diversa fase dell'accertamento dei presupposti dell'imposizione, che puo avvenire anche nei confronti di soggetti diversi, quando i presupposti stessi siano loro comuni.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)