Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 04/12/1998 (Rv. 521406 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla salute - Liquidazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno biologico va liquidato: a) tenendo conto del "valore umano" perduto, in base a parametri uniformi per la generalità delle persone; b) non tenendo conto delle conseguenze patrimoniali delle lesioni; c) evitando l'applicazione del criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)