Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 14/05/1997 (Rv. 504303 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno biologico - Riferimento al criterio indicato dall'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Poiché il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la determinazione del danno alla salute, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa, nel caso concreto, di parametri in linea di principio, uniformi per la generalità delle persone fisiche, indipendentemente dalle ripercussioni sulle capacità di lavoro e di guadagno del soggetto. Ne consegue che non può essere, al suo riguardo, utilizzato il criterio, indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)