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Sez. U, Sentenza n. 1015 del 14/04/1970 (Rv. 346534 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - LIMITI - RAPPORTO TRA UNA PARTE ORIGINARIA ED UN TERZO INTERVENUTO PER UN AUTONOMO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346534-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - LIMITI - RAPPORTO TRA UNA PARTE ORIGINARIA ED UN TERZO INTERVENUTO PER UN AUTONOMO DIRITTO - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione del rapporto processuale tra le parti originarie di un processo non puo incidere sul rapporto in corso tra una delle parti originarie ed un terzo intervenuto per far valere nei confronti di essa un suo proprio autonomo diritto. Pertanto, in ordine a questo rapporto, il processo conserva la propria vitalita e non puo essere dichiarato estinto. (V 2260-67, massima n 329459 2140-66, massima n 324168).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)