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Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 30/07/1966 (Rv. 324168 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324168-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il principio dell'unita del rapporto processuale inibisce che esso possa estinguersi soltanto in parte. Tuttavia in relazione a tale principio, rispetto al processo cumulativo soggettivo, va distinto il caso in cui alla pluralita di parti corrisponde una sostanziale pluralita di rapporti processuali da quello in cui a detta pluralita faccia riscontro l'unita inscindibile del rapporto processuale. Nel primo caso, puo determinarsi l'Estinzione parziale del processo che soltanto formalmente e unicò nel secondo, invece, il rapporto processuale, sostanzialmente unico, non e suscettibile di Estinzione parziale. Tale ultima ipotesi ricorre quando si tratti di litisconsorzio necessario. Ove, invece, si tratti di cause scindibili, puo aversi Estinzione parziale del processo, limitatamente ad alcune cause, con conseguente proseguimento del giudizio in ordine alle altre. (Cfr. 322619' 2329-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)