Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024 (Rv. 671105-01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente con apertura di credito - Stipulazione antecedente all'art. 3 della l. n. 154 del 1992 - Affidamento - Prova per facta concludentia - Ammissibilità - Limiti - Dimostrazione dell'ammontare accordato al cliente - Necessità - Tolleranza della banca agli sconfinamenti del cliente - Insufficienza.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.
Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)