Sez. 1, Sentenza n. 19941 del 15/09/2006 (Rv. 594714 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Natura non solutoria della rimessa - Esistenza di un contratto di apertura di credito - Onere della prova - Gravante sulla banca eccipiente - Forma del contratto - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Presupposti - Contratto di conto corrente stipulato per iscritto - Necessità - Riferimento alla deroga del requisito della forma prevista nelle disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche "per facta concludentia", nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del t.u.l.b. (e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)