Sez. 3, Sentenza n. 12023 del 12/09/2000 (Rv. 540101 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione della violazione - Notificazione - Termine - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 201 del codice della strada - Conseguenze - Decorrenza dalla data dell'accertamento della violazione - Limite.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo comma del l'art. 201 del vigente Cod. strada (Corte cost. n. 198 del 1996) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione), il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorre dalla medesima data dell'accertamento della violazione e, solo nel caso di tardiva trascrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, dal momento in cui risultino espletate le formalità di annotazione del trasferimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)