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Sez. 1, Sentenza n. 11999 del 08/06/2005 (Rv. 583836 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione della violazione - Notificazione - Termine - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 201 del codice della strada - Conseguenze - Decorrenza dalla data dell'accertamento della violazione - Limite - Trasferimento di residenza del trasgressore - Mancata variazione al PRA - Termine di decadenza per la notifica - Decorrenza - Dalla data dell'accertamento del nuovo indirizzo del destinatario.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583836-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichè da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all'accertamento nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nella ipotesi di mancata notifica dovuta al trasferimento di residenza del trasgressore che non abbia provveduto alla relativa variazione al PRA - ipotesi assimilabile a quella di mancata identificazione dello stesso trasgressore di cui al primo comma dell'art. 201 del codice della strada - , il termine di decadenza per la notificazione della violazione decorre dal giorno in cui venga accertato, a seguito di ricerche, il nuovo indirizzo del destinatario della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 386)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)