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Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 03/08/2002 (Rv. 556617 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE | Opposizione all'esecuzione - Proposta nel corso del procedimento esecutivo - Notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 615 secondo comma cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556617-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE

Qualora l'opposizione all'esecuzione sia proposta nel corso dell'udienza del procedimento esecutivo, non è necessaria la notifica del decreto di cui all'art. 615 secondo comma cod. proc. civ., atteso che il contraddittorio è ritualmente instaurato con la conoscenza dell'udienza di comparizione da parte del difensore del creditore procedente presente o, in sua assenza, dalla comunicazione da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)