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Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 08/03/1980 (Rv. 405106 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - FORME.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405106-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - FORME.*

Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli Atti esecutivi, avanzate nel corso del procedimento esecutivo gia iniziato, le forme rispettivamente previste dagli artt 615, secondo comma, e 617, secondo comma, cod proc civ non sono richieste a pena di nullita e le opposizioni stesse possono essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione ovvero mediante deposito in tale udienza di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (Costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli Atti di opposizione predetti. (Conf 352/72, mass n 356228; (Conf 124/68, mass n 330969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)