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Sez. 3, Sentenza n. 402 del 15/02/1972 (Rv. 356305 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVITA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356305-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVITA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - NECESSITA.*

Ai fini della Competenza per territorio, nel caso in cui le parti abbiano convenuto il pagamento a mezzo tratta, il luogo di adempimento e necessariamente ed unicamente quello stabilito dall'art 44 legge cambiaria, soltanto nell'ipotesi che il pagamento a mezzo tratta sia stato dalle parti fissato con carattere di esclusivita rispetto ad ogni altro mezzo e non come mera facolta concessa al creditore per la realizzazione del suo credito. (Conf 2301'70, mass n 348491; 997'70, mass n 346500).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)