Sez. 4, Sentenza n. 7669 del 10/06/1983 Ud. (dep. 29/09/1983) Rv. 160311 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE FRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - MODIFICAZIONE DEL FATTO - INCIDENTE SU MODALITÀ DI ESECUZIONE O SU ALTRE CIRCOSTANZE MARGINALI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 477, PRIMO CPV. COD. PROC. PEN. - FATTISPECIE IN MATERIA DI OMICIDIO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE STRADALE: RITENUTO MANCATO ADEGUAMENTO DELLA VELOCITÀ ALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI RISPETTO ALLA INIZIALE CONTESTAZIONE DI NEGLIGENZA PER L'OMESSO TEMPESTIVO AVVISTAMENTO DI UNA BUCA SUL PIANO STRADALE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE FRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - MODIFICAZIONE DEL FATTO - INCIDENTE SU MODALITÀ DI ESECUZIONE O SU ALTRE CIRCOSTANZE MARGINALI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 477, PRIMO CPV. COD. PROC. PEN. - FATTISPECIE IN MATERIA DI OMICIDIO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE STRADALE: RITENUTO MANCATO ADEGUAMENTO DELLA VELOCITÀ ALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI RISPETTO ALLA INIZIALE CONTESTAZIONE DI NEGLIGENZA PER L'OMESSO TEMPESTIVO AVVISTAMENTO DI UNA BUCA SUL PIANO STRADALE.*
Per aversi violazione del diritto di difesa per immutazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 477, primo cpv., cod. proc. pen., occorre che la fattispecie concreta che realizza l'ipotesi astratta prevista dalla legge, venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione; è necessario, cioè, che vi sia stata una vera e propria trasformazione o sostituzione o innovazione del fatto che non abbia consentito all'imputato di difendersi; non costituisce, quindi, violazione della norma indicata un mutamento del fatto contestato che non incidendo sugli elementi essenziali dell'imputazione, riguardi le modalità di esecuzione o altre circostanze marginali, in quanto, in questo caso, non si ingenera alcuna incertezza sull'oggetto dell'imputazione. (fattispecie in cui è stato escluso il mutamento del fatto contestato, in ipotesi di omicidio colposo da circolazione stradale, fra la contestazione della negligenza per non essersi l'imputato accorto di una buca nella rete stradale e la condanna fondata sul mancato adeguamento della velocità alla concreta situazione dei luoghi). (Conf mass n 144523).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)