Sez. 4, Sentenza n. 10374 del 08/07/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179528 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COLLEGATO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COLLEGATO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
In tema di omicidio colposo o lesioni colpose collegati comunque alla circolazione stradale, deve sempre ritenersi la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 589 secondo comma cod. pen. o 590 terzo comma cod. pen. salvo che, nel corso del giudizio si accerti che l'evento sia del tutto estraneo alla circolazione stradale o perché non avvenuto in occasione della stessa o perché cagionato da elementi assolutamente estranei alla medesima. Ai fini della contestazione ai sensi dell'art. 477 cod. proc. pen., è sufficiente la indicazione della colpa generica, e non ha Rilevanza la omessa indicazione di specifiche norme regolanti la circolazione stradale. (V mass n 104006; (V mass n 116145; (V mass n 151781; (V mass n 160311; (Conf mass n 116682; (Conf mass n 123101).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 587 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)