Sez. 5, Sentenza n. 19749 del 19/09/2014 (Rv. 632462 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA all'importazione - Obbligato - Cliente idoneo - Esclusione - Dichiarante - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA all'importazione, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), che disciplina la nascita dell'obbligazione doganale, il soggetto obbligato ad adempiere gli obblighi relativi all'importazione di energia รจ il dichiarante in dogana e non il "cliente idoneo", individuato secondo la definizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 6, del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2 com. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)