diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7720 del 27/03/2013 (Rv. 626134 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci transitate in dogana - Indebito utilizzo del "plafond" - Responsabilità per il mancato pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626134-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

Del pagamento dell'IVA all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del "plafond" (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), risponde non soltanto l'importatore (autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l'affermazione di un inesistente "status" di esportatore abituale), ma anche - ed in via solidale - il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma dell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)