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Sez. 3, Sentenza n. 4256 del 13/12/1974 (Rv. 372923 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA PER MANCATA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372923-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA PER MANCATA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile la domanda di revocazione ex art 395 cod proc civ quando l'atto di citazione sia nullo per mancata indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore ed il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine utile per proporre l'istanza di revocazione. In tale ipotesi, la nullita della citazione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)