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Sez. 1, Sentenza n. 2691 del 29/05/1978 (Rv. 392075 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ANCHE AI TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL MINIMO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392075-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ANCHE AI TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL MINIMO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*

Poiche la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullita l'atto di citazione che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto. Tale nullita, traducendosi in difetto di Costituzione del rapporto processuale, puo essere sanata solo con effetto ex nunc dalla Costituzione del convenuto, la quale, pertanto, con riguardo ad un atto d'impugnazione (nella specie, per revocazione), non puo valere ad escludere la tardivita dell'impugnazione medesima per pregresso decorso del relativo termine. (V 4256/74, mass n 372923; (V 1956/74, mass n 370185).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)