Sez. L, Sentenza n. 23391 del 17/07/2026 (Rv. 679578-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario comunale e provinciale - Distinzione tra Ministero dell’Interno datore di lavoro ed Ente locale utilizzatore - Atto di nomina avente natura negoziale - Competenza esclusiva dell’Ente locale quale soggetto utilizzatore della prestazione - Sussistenza - Nullità della nomina per violazione di norme imperative - Rilievo ad opera del Ministero dell’Interno quale datore di lavoro - Sussistenza - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di nomina a segretario comunale e provinciale, permanendo anche nella disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), la caratteristica della non coincidenza tra l'amministrazione che ne utilizza le prestazioni, l'Ente locale - cui spetta in via esclusiva adottare, nell'esercizio della sua capacità di diritto privato, l'atto, di natura negoziale, di nomina del segretario - con quella datrice di lavoro, da individuarsi nel Ministero dell'interno, quale successore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, quest'ultimo deve ritenersi legittimato, in tale veste, a far valere la carenza dei requisiti per la nomina previsti dalla contrattazione collettiva, cui la norma primaria espressamente rimanda, trattandosi di atto nullo per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c., e, dunque, improduttivo di effetti.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 31 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)