Sez. L, Sentenza n. 2167 del 28/01/2009 (Rv. 606403 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario comunale e regionale - Nuovo ordinamento - Disciplina a regime - Insediamento di nuovo sindaco - Conferma o revoca entro 120 giorni - Revoca mediante nomina di un nuovo segretario generale - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità della nuova nomina per violazione di norme imperative - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In materia di nomina (e di revoca) dei segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica entro 120 giorni dalla data di insediamento (termine oltre il quale, in assenza di provvedimenti, il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato (nella specie della revoca) si possa pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purchè la designazione sia valida: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente nell'esercizio della capacità di diritto privato, comporta infatti che il provvedimento adottato in violazione di norma imperativa debba ritenersi, ex art. 1418, comma primo, cod. civ. "tamquam non esset", con conseguente inosservanza del termine perentorio per la sostituzione del segretario in carica. (Nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che, erroneamente, la corte territoriale aveva applicato la disposizione transitoria di cui all'art. 17, comma ottantuno, legge n. 127 del 1997, relativa alla conferma dei segretari da parte dei sindaci in carica alla data del 6 gennaio 1998, trattandosi di sindaco eletto nel 1999, ed aveva omesso ogni accertamento sulla validità della nuova nomina, che aveva visto la designazione di personale privo dei necessari titoli professionali).
Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 100, DPR 04/12/1997 num. 465, Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)