Sez. 5, Sentenza n. 316 del 11/10/1978 Ud. (dep. 12/01/1979) Rv. 140765 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - AVVISO DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NON E DOVUTO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - AVVISO DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NON E DOVUTO.*
Il diritto di assistere alle operazioni peritali e sancito sia per il difensore (art 304-bis cod proc pen) che per il consulente tecnico (art 324 cod proc pen), ma solo per il primo esso e garantito direttamente con la prescrizione di un avviso la cui omissione determina nullita (art 304-ter). Se e vero, pertanto, che l'attivita del consulente di parte va inquadrata nell'ambito della difesa cosiddetta tecnica dell'imputato e che in linea di principio la menomazione di tale difesa puo farsi rientrare nell'ipotesi di cui all'art 185 n 3 cod proc pen come inosservanza di Disposizioni che si intendono prescritte a pena di nullita, nessuna nullita tuttavia si verifica nel caso che il consulente non sia stato avvertito ne del giorno di inizio ne di quello del proseguimento delle operazioni peritali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324, Cod. Proc. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)