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Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 11/03/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204898 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto ministeriale che applica il regime di detenzione differenziata - Sindacato del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204898-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di decreti ministeriali che dispongono l'applicazione del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41 - bis, secondo comma, della legge n.354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), il sindacato incidentale di legittimità consiste essenzialmente nell'accertare - caso per caso, senza aprioristiche generalizzazioni e sulla base dei dati indicati nella motivazione del decreto ministeriale - se tale provvedimento sia stato adottato in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla legge e per la peculiare finalità dalla stessa individuata, nel senso che il giudice è chiamato a verificare se il potere autoritativo di introdurre deroghe al comune regime carcerario e di affievolire il diritto al normale trattamento sia stato esercitato dall'Amministrazione in riferimento allo scopo tipizzato dal citato art. 41 - bis, comma secondo, in modo che la maggiore afflittività dell'esecuzione della detenzione trovi giustificazione nella motivazione dello stesso provvedimento riguardante sia l'accertata necessità di salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza, sia la qualificata capacità criminale del detenuto. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto che le limitazioni imposte dall'Amministrazione penitenziaria e consistenti nel divieto di acquisto di generi alimentari destinati alla cottura o di ricezione di pacchi dall'esterno in numero maggiore di uno al mese fossero legittime, in considerazione delle esigenze di sicurezza connesse con tale divieto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)