Sez. 1, Sentenza n. 4980 del 04/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 207716 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sindacato di legittimità da parte del tribunale di sorveglianza - Criteri di esercizio - Disapplicazione, anche parziale, del provvedimento - Legittimità - Fattispecie in tema di ricezione di pacchi dall'esterno e di acquisto di generi alimentari.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il sindacato di legittimità esercitabile dal Tribunale di sorveglianza sul decreto ministeriale con il quale, a norma dell'art. 41-bis, secondo comma, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto Ordinamento penitenziario), venga disposta la sospensione, in tutto o in parte, delle regole di trattamento nei confronti di determinati detenuti, può riguardare non soltanto il provvedimento nel suo complesso, ma anche le singole disposizioni di esso, così da verificare, pur senza sconfinare nel merito, se le stesse non ledano i diritti soggettivi del detenuto. In caso di riscontrata esistenza di vizi di legittimità dell'atto, l'autorità giudiziaria non può peraltro annullarlo, ma solo disapplicarlo, in conformità a quanto previsto in via generale dall'art. 4, secondo comma, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva disapplicato le statuizioni contenute nel decreto ministeriale concernenti il divieto di ricevere pacchi dall'esterno e il divieto di acquistare il cosiddetto sopravvitto, delle quali, contrariamente all'avviso del Tribunale, è stata ritenuta la legittimità, in considerazione delle esigenze di sicurezza connesse con tale divieto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)