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Sez. L, Sentenza n. 32 del 05/01/1994 (Rv. 484929 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Deduzione in primo grado dell'inosservanza della procedura garantistica ex art. 7 statuto lavoratori - Deduzione in appello della nullità del recesso per violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Inammissibilità - Esame d'ufficio della questione della nullità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484929-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il lavoratore, che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione delle disposizioni del citato art. 7, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. . Nè l'esame di tale questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., in base al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, ove detto giudice non abbia la possibilità di rilevare dalle risultanze già acquisite i presupposti materiali della pretesa nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)