Sez. L, Sentenza n. 7215 del 17/05/2002 (Rv. 554507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnazione del licenziamento sotto profili diversi dalla inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Deduzione in appello di tale ultimo profilo di nullità - Inammissibilità - Rilevabilità di ufficio della relativa questione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il lavoratore che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dalla inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.. Nè l'esame della questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. poiché il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado, della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)