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Sez. 2, Sentenza n. 6991 del 27/11/1986 (Rv. 449072 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - SUCCESSIVA AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ O PER L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449072-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - SUCCESSIVA AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ O PER L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*

La pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. richiede, di per sè sola, una indagine limitata all'esistenza del contratto preliminare (indipendentemente dalla sua validità), all'adempimento di colui che propone la domanda e all'inadempimento, da parte del convenuto, e dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, sicché su tali punti, costituenti gli unici presupposti indefettibili ex lege della statuizione, si Forma il giudicato, mentre su altri punti o situazioni si Forma soltanto nel caso che su di essi sia insorta contestazione per espressa deduzione degli interessati o vi sia stata decisione a seguito di rilievo ex officio. Ne consegue, che al rapporto definitivamente costituito con detta sentenza può applicarsi la risoluzione per inadempimento, ma anche che il passaggio in giudicato della sentenza medesima non preclude la possibilità di un successivo giudizio mirante a caducare la fonte negoziale primaria, rappresentata dal contratto preliminare, perché affetta da vizio genetico della causa o da vizi della volontà, sempre che su tali punti non si sia già deciso irrevocabilmente con la conseguenza ulteriore che la decisione negativa eventualmente intervenuta sulla nullità del preliminare per illiceità della causa non preclude un nuovo giudizio mirante all'annullamento del preliminare stesso per vizi della volontà.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)