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Sez. 2, Sentenza n. 254 del 19/01/1989 (Rv. 461430 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE - DISTINZIONI) - VENDITA DI TERRENO OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE - MANCANZA DI CONVENZIONE COL COMUNE - LOTTIZZAZIONI APPROVATE PRIMA DEL 2 DICEMBRE 1966 - IRRILEVANZA - DIFETTI DI EDIFICABILITÀ DEL TERRENO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461430-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE - DISTINZIONI) - VENDITA DI TERRENO OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE - MANCANZA DI CONVENZIONE COL COMUNE - LOTTIZZAZIONI APPROVATE PRIMA DEL 2 DICEMBRE 1966 - IRRILEVANZA - DIFETTI DI EDIFICABILITÀ DEL TERRENO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla compravendita di area, deve escludersi che il compratore possa invocare la responsabilità del venditore, denunciando la carenza della pattuita edificabilità del terreno, sotto il profilo che la lottizzazione ad essa inerente, approvata dal consiglio municipale prima del 2 dicembre 1966, non sia stata seguita da convenzione con il comune, ai sensi dell'art. 28, quinto e sesto comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo fissato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, atteso che all'esigenza di tale convenzione si sottraggono, a norma dell'ottavo comma del citato art. 28, le lottizzazioni per le quali la delibera di approvazione sia anteriore alla indicata data. (V 457/83, mass n 425250).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 com. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 com. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)