Sez. 2, Sentenza n. 457 del 18/01/1983 (Rv. 425250 - 01)
URBANISTICA - MODI D'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI A SCOPO RESIDENZIALE - NULLITÀ DEL CONTRATTO EX ART. 10, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA STESSA LEGGE - OPERATIVITÀ - PORTATA.*
URBANISTICA - MODI D'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI A SCOPO RESIDENZIALE - NULLITÀ DEL CONTRATTO EX ART. 10, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA STESSA LEGGE - OPERATIVITÀ - PORTATA.*
L'art. 10, quarto comma, della legge 6 agosto 1967 n. 765 (sostitutivo dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150), sancendo la nullità degli "Atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale...Ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata", pone due condizioni d'Invalidità del contratto: di esse quella, (obiettiva), dell'abusività della lottizzazione intesa dalla norma stessa come lottizzazione non (regolarmente) autorizzata, con conseguente operatività sul punto dell'art. 8 della legge n. 765 del 1967 (modificativo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942), che, nel vietare la lottizzazione dei terreni a scopo edilizio prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge n. 1150 del 1942 (primo comma), fa salve, rendendole pienamente valide e operanti, le autorizzazioni alla lottizzazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, se adottate con deliberazione del consiglio comunale anteriori al 2 dicembre 1966, pure in Mancanza della stipulazione della convenzione d'oneri (comma ottavo), alla quale, invece, devono essere subordinate le autorizzazioni successive all'entrata in vigore di tale ultima legge (comma quinto) e la cui carenza comporta la sospensione delle autorizzazioni deliberate tra il 2 dicembre 1966 e l'avvento di questa legge (comma decimo).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)