Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 19/11/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158429 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - DIMINUZIONE DI PENA - LIMITE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - DIMINUZIONE DI PENA - LIMITE.*
La pena minima che può essere applicata in concreto per il delitto di porto abusivo di arma comune da sparo, nell'ipotesi di concorso della speciale attenuante della lieve entità del fatto con altre attenuanti diverse da quelle previste dal secondo capoverso dell'art. 63 del codice penale, è quella di mesi quattro di reclusione per effetto del disposto dell'art. 67 del detto codice. Dal minimo edittale, infatti, di anni uno e mesi quattro di reclusione - pena prevista ex artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, per il porto illegale di arma da guerra ridotta di un terzo - è possibile pervenire, per effetto della speciale attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; la quale, però, in conseguenza di una riconosciuta attenuante tra quelle sopra indicate, non può discendere, per effetto del disposto dell'art. 67 del codice penale, al di sotto di mesi quattro di reclusione. (V mass n 151835; (V mass n 149480; (V mass n 138775; (V mass n 138290).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 67, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)