Sez. L, Sentenza n. 5665 del 30/10/1979 (Rv. 402263 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE DI UN SOGGETTO NELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI - SUCCESSIVA CONTROVERSIA DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI GIORNALISTA O DI PUBBLICISTA AL PREDETTO SOGGETTO - DECISIONE NEGATORIA DELLA INCLUSIONE DALL'ATTIVITA PRESTATA DAL LAVORATORE IN QUELLA PROPRIA DEL GIORNALISTA O DEL PUBBLICISTA - DISAPPLICAZIONE O REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE DI UN SOGGETTO NELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI - SUCCESSIVA CONTROVERSIA DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI GIORNALISTA O DI PUBBLICISTA AL PREDETTO SOGGETTO - DECISIONE NEGATORIA DELLA INCLUSIONE DALL'ATTIVITA PRESTATA DAL LAVORATORE IN QUELLA PROPRIA DEL GIORNALISTA O DEL PUBBLICISTA - DISAPPLICAZIONE O REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito che, nel decidere una controversia di lavoro avente ad oggetto l'attribuzione della qualifica di giornalista o pubblicista ed il relativo inquadramento nella corrispondente categoria dell'azienda convenuta, neghi che l'attivita concretamente prestata dal lavoratore possa essere qualificata come Esercizio di professione giornalistica o pubblicistica, non viola gli artt 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per il fatto che la stessa attivita sia stata positivamente valutata dal consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti al fine dell'iscrizione all'albo professionale del predetto lavoratore, in quanto il giudice, nella tutela del suddetto diritto soggettivo alla qualifica ed al relativo inquadramento, dedotto in giudizio, decide sulla base dell'attivita concretamente svolta, e non e vincolato dall'atto di iscrizione ad un albo professionale, senza che la sua negativa decisione comporti disapplicazione o revoca dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, non essendo questo oggetto del giudizio, ne sotto il profilo della sua legittimita ne sotto quello del suo merito intrinseco.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)