Sez. 1, Sentenza n. 4414 del 05/07/1986 (Rv. 447166 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
La modifica del primo comma dell'art. 274 cod. civ., operata dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con la sostituzione dell'espressione "specifiche circostanze" alla parola "indizi", ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha sostanzialmente innovato la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette "specifiche circostanze" sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quella della certezza. Infatti l'indagine preliminare e sommaria non è rivolta ad accertare, con efficacia probatoria, la paternità ma solo a riscontrare un eventuale fumus boni iuris in ordine alla sua esistenza, in rapporto con le indicazioni della ricorrente sulle circostanze che intende provare nel successivo giudizio di piena cognizione, con le desumibili presunzioni idonee a far apparire l'Azione non priva di fondamento. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Corte ha confermato la legittimità del decreto che aveva dichiarato ammissibile l'Azione, in relazione ad una dedotta convivenza more uxorio iniziata dal convenuto dopo una relazione intima con la donna e l'acquisita consapevolezza del suo stato di gravidanza - resistita ex adverso con una exceptio plurium concubentium). (Conf 1626/86, mass n 412298; (Conf 6627/83, mass n 431357; (Conf 2288/83, mass n 427131; (Conf 5949/79, mass n 402263).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)