Sez. 5, Sentenza n. 2169 del 07/04/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210931 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Giudicato cautelare - Limiti di operatività - Criteri di interpretazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorte di preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida "gabbia" ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti della misura coercitiva. Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)