Sez. 6, Sentenza n. 32018 del 25/06/2003 Cc. (dep. 20/07/2003) Rv. 226265 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Richiesta di revoca - Giudicato cautelare - Limiti di operatività - Criteri di interpretazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
La valutazione che il giudice deve effettuare in sede di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, riguarda sia i fatti sopravvenuti, sia quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa, purché non siano già stati dedotti a sostegno di precedenti impugnazioni, non più soggette a gravame; è anche possibile, in presenza di un giudicato cautelare, che il giudice di legittimità valuti l'omesso esame da parte del giudice di appello di alcuni motivi, ma è necessario che quei motivi, non esaminati, riguardino fatti non dedotti a suo tempo e quindi non coperti da giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)