Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 14/11/1977 (Rv. 388528 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - QUALITA ESPRESSAMENTE PROMESSA - MANCANZA - RISOLUZIONE - ESSENZIALITA DELLA PREDETTA QUALITA E NON TOLLERABILITA DELLA SUA MANCANZA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - QUALITA ESPRESSAMENTE PROMESSA - MANCANZA - RISOLUZIONE - ESSENZIALITA DELLA PREDETTA QUALITA E NON TOLLERABILITA DELLA SUA MANCANZA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Al fine del riconoscimento del diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto, per Mancanza di qualita della cosa venduta, ai sensi dell'art 1497 cod civ, e irrilevante indagare, in termini oggettivi, sull'essenzialita di detta qualita e sulla non tollerabilita della relativa Mancanza, ove si tratti di qualita espressamente promessa, che assuma quelle caratteristiche per volonta dei contraenti. (V 3133/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)