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Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009 (Rv. 608871 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza che definisce il giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. - Natura giuridica - Sentenza di accertamento - Configurabilità - Conseguenze - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608871-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

La sentenza che accerta l'esistenza o l'ammontare del credito pignorato, definendo il giudizio di cognizione instaurato, a norma dell'art. 548 cod. proc. civ., in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, è compresa fra gli atti dell'autorità giudiziaria "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale", di cui all'art. 8, comma 1, lett c) della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggettati all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, e non all'imposta a misura fissa, riferendosi la norma non soltanto all'accertamento costitutivo, ma anche a quei provvedimenti privi di contenuto traslativo o ablatorio, che si risolvono in un accertamento dell'esistenza di ricchezza.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 8, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)