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Sez. 6, Sentenza n. 1126 del 10/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207510 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Dubbio sulla responsabilità dell'accusato - Esclusione del dolo - Sussistenza - Conseguenza.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207510-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di calunnia, anche il dubbio nella responsabilità della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo, ma tale situazione comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)